legalizzazione di lavoro irregolare

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marco panaro
00martedì 23 marzo 2004 16:36
Può presentare domanda di legalizzazione di lavoro irregolare il soggetto che svolge attività imprenditoriale, anche se condotta senza scopo di lucro.

T.A.R. Lombardia - Sezione I - Sentenza 27 febbraio 2004, n. 774

omissis

Rilevato che l’art. 1 D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito in legge 9.10.2002, n. 222, prevede la possibilità di presentare istanza ai fini della legalizzazione di lavoro irregolare da parte di “chiunque, nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare”;
Considerato che il tenore letterale della norma evidenzia la scelta legislativa di correlare l’accesso alla legalizzazione del lavoro irregolare allo svolgimento, oggettivamente inteso, di attività d’impresa, vale a dire alla attività di produzione o scambio di beni o servizi, a prescindere dal ricorrere dell’ulteriore requisito dello scopo di lucro soggettivo;
Considerato quindi che anche un’Associazione senza scopo di lucro, in quanto dedita allo svolgimento di un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi, può accedere alla regolarizzazione di cui all’art. 1 D.L. 9.9.2002, n. 195;
Considerato che l’Associazione Sarepta, in base alla previsione statutaria, svolge attività di erogazione di servizi e, pur priva di scopo di lucro soggettivo, mira all’obbiettivo economico della remunerazione dei fattori produttivi, rientrando quindi nella previsione dell’art. 1 cit.;
Considerato altresì che una diversa e più restrittiva lettura della norma in esame, come quella fatta propria dalla Prefettura, si esporrebbe a seri dubbi di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost.;
Considerato conseguentemente che l’impugnato provvedimento risulta illegittimo e merita quindi annullamento;
Ravvisate ragioni sufficienti per disporre la compensazione tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 1^ Sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
marco panaro
00martedì 23 marzo 2004 16:45
Necessità di motivazione del provvedimento di diniego.

T.A.R. Lombardia - Sezione I - Sentenza 27 febbraio 2004, n. 772

omissis

Rilevato che il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Prefetto di Milano ha disposto l’archiviazione della domanda di emersione presentata a suo favore dalla sig.ra Fossati Mariangela;
Rilevato che il provvedimento è motivato col rilievo che “non sussistono i presupposti per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato”;
Rilevato che il ricorrente evidenzia i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento al difetto di motivazione che non lo pone in condizione di conoscere i motivi dell’archiviazione dell’istanza;
Considerato che i motivi di ricorso risultano fondati dal momento che l’Amministrazione si è limitata a rilevare che non sussistono i presupposti per la stipula del contratto di soggiorno senza indicare, in relazione ad una normativa che disciplina in modo preciso i presupposti della regolarizzazione, quali siano nel caso di specie gli elementi di fatto o i requisiti giuridici che ostano alla stessa, rendendo in tal modo impossibile al ricorrente apprezzare la correttezza della valutazione compiuta dall’Amministrazione e la conseguente tutela delle proprie ragioni;
Considerato che il provvedimento impugnato risulta in tal modo illegittimo per violazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conseguentemente annullato salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione;
Ravvisate ragioni sufficienti per disporre la compensazione tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 1^ Sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
marco panaro
00mercoledì 7 aprile 2004 15:08
Necessità di motivazione del provvedimento di diniego.

T.A.R. Lombardia - Sezione I - Sentenza 25 marzo 2004, n. 1316/04

omissis

Rilevato che a favore della ricorrente è stata presentata istanza di regolarizzazione ex lege 30.7.02, n. 189 quale addetta a lavoro domestico da parte della signora Mosconi Iole;
Rilevato altresì che in data 19.12.02, prima della pronuncia dell’Amministrazione sull’istanza di regolarizzazione, la sig.ra Mosconi decedeva;
Rilevato che il fratello della datrice di lavoro, Italo Mosconi, prontamente informava la Prefettura del decesso e dichiarava la propria disponibilità a proseguire il rapporto di lavoro domestico con la ricorrente;
Rilevato che in data 3.4.03 la ricorrente veniva assunta come addetta alla portineria alle dipendenze di un condominio;
Rilevato che la Prefettura, per quanto notiziata di tutto quanto sopra esposto, ometteva di pronunciarsi sui fatti sopravvenuti e respingeva la richiesta di regolarizzazione sul solo rilievo dell’avvenuto decesso della sig.ra Mosconi;
Considerato che il provvedimento appare illegittimo, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare altresì i fatti sopravvenuti dei quali era stata notiziata tempestivamente dagli interessati e valutare la sussistenza, alla luce degli stessi, dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione;
Considerato quindi che il ricorso merita accoglimento, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione;
Ravvisate ragioni sufficienti per disporre la compensazione tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 1^ sez., accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.
marco panaro
00mercoledì 7 aprile 2004 15:22
T.A.R. Lombardia - Sezione I - Sentenza 25 marzo 2004, n. 1318

omissis

Rilevato che i ricorrenti impugnano il provvedimento con cui il Prefetto di Milano ha disposto l’archiviazione della domanda di emersione presentata da Caso Giuseppe a favore di Arellano Zorrilla Fernando Eduardo;
Rilevato che il provvedimento è motivato col rilievo che “non sussistono i presupposti per la stipula del contratto di soggiorno per il lavoro subordinato”;
Rilevato che i ricorrenti evidenziano il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
Considerato che il motivo di ricorso risulta fondato dal momento che l’Amministrazione si è limitata a rilevare che non sussistono i presupposti per la stipula del contratto di soggiorno senza indicare, in relazione ad una normativa che disciplina in modo preciso i presupposti della regolarizzazione, quali siano nel caso di specie gli elementi di fatto o i requisiti giuridici che ostano alla stessa, rendendo in tal modo impossibile al ricorrente apprezzare la correttezza della valutazione compiuta dall’Amministrazione e la conseguente tutela delle proprie ragioni;
Considerato che il provvedimento impugnato risulta in tal modo illegittimo per violazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conseguentemente annullato salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione;
Ravvisate ragioni sufficienti per disporre la compensazione tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 1^ Sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
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