Seborga sarà Stato?

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marco panaro
00domenica 16 settembre 2007 00:10
tribunale di Sanremo - Sezione distaccata di Ventimiglia,
ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 Aprile 2007, n. 576

Premesso il dato giuridico noto, per il quale, il riconoscimento della sovranita' di uno Stato puo' essere "implicito", cioe' avvenire
de facto, mediante un atto facoltativo e politico, senza necessita' di ravvisare alcun obbligo giuridico ne' alcuna necessita' di
procedere ad una determinazione precisa, pubblica e politica, ma mediante un'atteggiamento di attesa o di riflessione connotantesi per
un aspetto d'intenzione preciso o implicito, deducibile dall'inizio delle attivita' di diritto internazionale da parte dell'universalita'
degli interlocutori, aventi come controparte il nuovo soggetto tacitamente riconosciuto come sovrano; o avvenire esplicitamente,
cioe' de iure mediante l'instaurazione o la registrazione di una situazione effettiva, comunque esistente indipendentemente dal
riconoscimento da parte degli stati di diritto;

Considerato che tale ultima teoria, c.d. dichiarativa, ritiene
che la personalita' internazionale di uno Stato sia determinata solo dai criteri oggetti di diritto internazionale e una volta soddisfatti
questi, uno Stato, ancorche' non riconosciuto, abbia diritti e funzioni internazionali che puo' far valere di fronte alla comunita'
internazionale; rilevato che tale posizione, risulta suffragata dalla parte piu' accreditata della dottrina che ritiene che, in tal modo e
soddisfatti i requisiti essenziali della sovranita' (territorio, popolazione e sovranita' o governo su territorio e popolazione), uno
Stato, anche non riconosciuto, possa prendere posto nel diritto internazionale con o senza il riconoscimento (cfr. Menon, "Alcuni
aspetti della legge di riconoscimento"; Duursma, "Autoderminazione Stato e relazioni internazionali di microstati"; Grant,"Il
riconoscimento degli Stati ...".

Rilevato che l'acquisto della soggettivita' internazionale da
parte degli Stati e' legato alla reale manifestazione delle tre caratteristiche (popolazione, territorio e sovranita) in capo ad una
organizzazione, essendo l'ordinamento internazionale atipico, cioe' non contemplandosi un'istituzione normativa e giudiziale ma
lasciandosi tutto alla libera iniziativa degli Stati ed agli accordi che questi pongono in essere tra loro e non potendosi in alcun modo
delineare una procedura tipizzata di acquisto della soggettivita' internazionale.
Piu' in particolare, la questione assumerebbe un carattere soprattutto politico in quanto, di per se', il riconoscimento di uno
Stato da parte di un altro Stato o a parte di istituzioni internazionali non ha che una funzione dichiarativa, e certo non ha
funzione costitutiva (Stando a tale opinione, paradossalmente, non sarebbe essenziale che vi fosse riconoscimento da parte degli altri
soggetti affiche' l'istituzione diventi soggetto di diritto internazionale).
Ritenuto che non si possa omettere dall'osservare che il ruolo legale del riconoscimento venga normalmente circoscritto anche al
fine di promuovere e rendere sempre piu' determinante il ruolo di protezione internazionale esercitato dalla Comunita' delle Nazioni,
in armonia con il progetto mondiale che concerne e difende i diritti dell'uomo;
Considerato che le conseguenze della natura "provvisoria" del riconoscimento de facto rispetto a quello de iure sono evidenziate
dalla legge internazionale, per la quale il riconoscimento di un'annessione o di un'usurpazione de facto non e' sufficiente a
distruggere i diritti fondamentali della sovranita' de iure che permane vigente (cfr. Greig, Diritto internazionale).
Ritenuto che nell'attuale fattispecie ed in tale ottica il Principato di Seborga parrebbe integrare pienamente gli elementi di
uno Stato, nonche' possederne i requisiti essenziali e cosi' rispondere ai criteri propri ed utili per ottenere il riconoscimento
della propria sovranita': assume le manifestazioni fisiche e sociali di tipo primario come una persona giuridica internazionale
proteggendo il proprio territorio, che ha ben delimitato, e le sue appartenenze; esercita le proprie funzioni e il proprio governo.
Quanto all'elemento del territorio, in particolare, emerge dagli atti di causa il dato storico non irrilevante e non contestato tra le
parti, per il quale il territorio di Seborga non e' mai stato formalmente annesso all'Italia: risulta pacifico tra le parti e
confermato dai riferimenti storici riportati e tra loro non contrastanti ma univoci, che nel 1729 Vittorio Amedeo II di Savoia
abbia stipulato l'atto di acquisto del territorio in oggetto ma che, in vero, tale rogito non fu mai registrato. Tale atto e' dunque
giuridicamente nullo ed tale conclusione e', effettivamente, unanimemente condivisa. La circostanza della mai avvenuta annessione
di Seborga all'Italia risulta confermata dalle successive vicende storiche, sulle quali, ancora, in causa, non sorge contestazione: mai
il territorio di Seborga fu annesso alla Repubblica di Genova (e cio' emergerebbe dal trattato di Aquisgrana), mai il Principato di Seborga
risulterebbe essere stato citato nel Congresso di Vienna. Parte resistente produce altresi' documenti che riferiscono il dato storico
per il quale nel 1939 lo stesso Mussolini scrisse: "Il Principato di Seborga non appartiene all'Italia".
In tali susseguirsi di dati storici, tutti unanimi, conformi, convergenti, non contestati, sebbene riportati e mai suffragati dalla
produzione degli atti orginali che li porrebbero (ma, d'altro canto, potrebbe qui ben trattarsi diabolica probatio attesa la vetusta' e la
natura degli stessi) emerge la prova certa del fatto che fino al 1946 Seborga fosse riconosciuta come indipendente dallo Stato Pontificio
mediante la concessione del diritto di godere del c.d. Nullius diocesis e cio' risulta provato pienamente dalle copie degli orginali
degli atti ottenuti dagli archivi della Diocesi di Ventimiglia, contenute nei documenti prodotti da parte convenuta.
Ritenuto che Seborga potrebbe considerarsi "Stato" in quanto alla nozione di popolazione comunemente intesa quale organizzazione di
esseri che vivono insieme in comunita'; ha formato un proprio governo (Principe, Consiglio della Corona, Consiglio dei Priori, Cavalieri
della Corona e Parlamento) ed espleta mansioni istituzionali mediante organi esecutivi (Segretariato generale per le questioni interne;
Segretariato generale per le relazioni con l'estero; Segretariato generale per la giustizia, Segretariato generale per il controllo
dell'immigrazione, societario, finanziario ed immobiliare).
Visto che dalla documentazione prodotta in atti risulta altresi' che Seborga abbia organizzato un proprio sistema giuridico,
pubblicando un codice che contiene gli statuti generali, le leggi e le regole principali o decreti;
Visto che il Principato di Seborga emette propria valuta, coniando monete ed accettando come valuta straniera il denaro
circolante ed avente valore legale ed emette altresi' francobolli propri;
Rilevato il dato fattuale che maggiormente suffraga e connota del carattere di rilevanza la sollevata eccezione di illegittimita'
costituzionale degli artt. 1, 5, 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 21 maggio 1995 n. 218, in relazione
agli artt. 10 e 11 della Costituzione italiana, nella parte in cui essi non prevedono che possa sussistere giurisdizione esclusiva di
uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da altre comunita' e/o Stati stranieri riconosciuti
dall'italia, nella circostanza per la quale, effettivamente, il Pricipato di Seborga, ha visto riconosciuta la propria sovranita' ed
indipendenza di Stato autonomo da altri Stati che l'Italia riconosce come sovrani: numerosi sono i Consolati che il Principato di Seborga
ha stabilito all'estero, numerosi i consoli in questi accreditati e che ivi stabilmente permangono nell'esercizio delle loro funzioni
diplomatiche;

Visto l'art. 10, comma 1, Costituzione italiana che dispone che:
"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute";
Visto l'art. 11, comma 1, della Costituzione italiana nella parte in cui dispone che: "L'Italia (...) consente, in condizioni di
parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra
le Nazioni".

Visto l'art. 3 della legge 31 maggio 1995 n. 218 che definisce
l'ambito della giurisdizione italiana, nella parte in cui prevede che: "( ... )La giurisdizione sussite inoltre in base ai criteri
stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno
1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorche' il convenuto non sia domiciliato nel territorio di
uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione";
Visto l'art. 5 della legge 31 maggio 1995 n. 218 relativa alle azioni reali relative ai immobili siti all'estero, che prevede che:
"La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero".
Ritenuta rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e
5 della legge 31 maggio 1995 n. 218 in relazione agli artt. 10 e 11 della Costituzione italiana nella parte in cui essi non prevedono che
possa sussistere giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da
altre comunita' e/o Stati stranieri riconosciuti dall'italia.

P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 1, 5 e 6 del
codice di procedura civile degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995 n. 218 in relazione agli artt. 10 e 11 della Costituzione
italiana nella parte in cui essi non prevedono che possa sussistere giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo
Stato italiano, ma considerato tale da altre comunita' e/o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Sospende il giudizio;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' e' disposto e depositato in Ventimiglia, addi' 5 aprile 2007
Il giudice: Cannoletta
marco panaro
00domenica 16 settembre 2007 00:11
Re: tribunale di Sanremo - Sezione distaccata di Ventimiglia,
marco panaro, 16/09/2007 00.10:


risulta pacifico tra le parti e
confermato dai riferimenti storici riportati e tra loro non contrastanti ma univoci, che nel 1729 Vittorio Amedeo II di Savoia abbia stipulato l'atto di acquisto del territorio in oggetto ma che, in vero, tale rogito non fu mai registrato. Tale atto e' dunque giuridicamente nullo ed tale conclusione e', effettivamente, unanimemente condivisa.



Tutta colpa del Segretario comunale dell'epoca [SM=g27827]


ferrari.m
00domenica 16 settembre 2007 00:25
La legge in vigore nel 1729 stabiliva che i rogiti dovessero essere registrati a pena di nullità?
ferrari.m
00domenica 16 settembre 2007 01:02
Re: tribunale di Sanremo - Sezione distaccata di Ventimiglia,
marco panaro, 16/09/2007 00.10:

ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 Aprile 2007, n. 576

Premesso il dato giuridico noto, per il quale, il riconoscimento della sovranità di uno Stato può essere "implicito", cioe' avvenire de facto, mediante un atto facoltativo e politico, senza necessita' di ravvisare alcun obbligo giuridico ne' alcuna necessita' di procedere ad una determinazione precisa, pubblica e politica, ma mediante un atteggiamento di attesa o di riflessione connotantesi per un aspetto d'intenzione preciso o implicito, deducibile dall'inizio delle attività di diritto internazionale da parte dell'universalità degli interlocutori, aventi come controparte il nuovo soggetto tacitamente riconosciuto come sovrano; o avvenire esplicitamente, cioè de iure mediante l'instaurazione o la registrazione di una situazione effettiva, comunque esistente indipendentemente dal riconoscimento da parte degli stati di diritto;

Considerato che tale ultima teoria, c.d. dichiarativa, ritiene
che la personalità internazionale di uno Stato sia determinata solo dai criteri oggetti di diritto internazionale e una volta soddisfatti questi, uno Stato, ancorché non riconosciuto, abbia diritti e funzioni internazionali che puo' far valere di fronte alla comunità
internazionale; rilevato che tale posizione, risulta suffragata dalla parte più accreditata della dottrina che ritiene che, in tal modo e
soddisfatti i requisiti essenziali della sovranità (territorio, popolazione e sovranità o governo su territorio e popolazione), uno Stato, anche non riconosciuto, possa prendere posto nel diritto internazionale con o senza il riconoscimento (cfr. Menon, "Alcuni
aspetti della legge di riconoscimento"; Duursma, "Autoderminazione Stato e relazioni internazionali di microstati"; Grant,"Il
riconoscimento degli Stati ...".

Rilevato che l'acquisto della soggettività internazionale da
parte degli Stati e' legato alla reale manifestazione delle tre caratteristiche (popolazione, territorio e sovranità) in capo ad una
organizzazione, essendo l'ordinamento internazionale atipico, cioè non contemplandosi un'istituzione normativa e giudiziale ma
lasciandosi tutto alla libera iniziativa degli Stati ed agli accordi che questi pongono in essere tra loro e non potendosi in alcun modo
delineare una procedura tipizzata di acquisto della soggettività internazionale.
Più in particolare, la questione assumerebbe un carattere soprattutto politico in quanto, di per se', il riconoscimento di uno
Stato da parte di un altro Stato o a parte di istituzioni internazionali non ha che una funzione dichiarativa, e certo non ha
funzione costitutiva (Stando a tale opinione, paradossalmente, non sarebbe essenziale che vi fosse riconoscimento da parte degli altri
soggetti affiche' l'istituzione diventi soggetto di diritto internazionale).
Ritenuto che non si possa omettere dall'osservare che il ruolo legale del riconoscimento venga normalmente circoscritto anche al
fine di promuovere e rendere sempre più determinante il ruolo di protezione internazionale esercitato dalla Comunità delle Nazioni,
in armonia con il progetto mondiale che concerne e difende i diritti dell'uomo;
Considerato che le conseguenze della natura "provvisoria" del riconoscimento de facto rispetto a quello de iure sono evidenziate
dalla legge internazionale, per la quale il riconoscimento di un'annessione o di un'usurpazione de facto non e' sufficiente a
distruggere i diritti fondamentali della sovranita' de iure che permane vigente (cfr. Greig, Diritto internazionale).
Ritenuto che nell'attuale fattispecie ed in tale ottica il Principato di Seborga parrebbe integrare pienamente gli elementi di
uno Stato, nonche' possederne i requisiti essenziali e cosi' rispondere ai criteri propri ed utili per ottenere il riconoscimento
della propria sovranita': assume le manifestazioni fisiche e sociali di tipo primario come una persona giuridica internazionale
proteggendo il proprio territorio, che ha ben delimitato, e le sue appartenenze; esercita le proprie funzioni e il proprio governo.
Quanto all'elemento del territorio, in particolare, emerge dagli atti di causa il dato storico non irrilevante e non contestato tra le
parti, per il quale il territorio di Seborga non e' mai stato formalmente annesso all'Italia: risulta pacifico tra le parti e
confermato dai riferimenti storici riportati e tra loro non contrastanti ma univoci, che nel 1729 Vittorio Amedeo II di Savoia
abbia stipulato l'atto di acquisto del territorio in oggetto ma che, in vero, tale rogito non fu mai registrato. Tale atto e' dunque
giuridicamente nullo ed tale conclusione e', effettivamente, unanimemente condivisa. La circostanza della mai avvenuta annessione
di Seborga all'Italia risulta confermata dalle successive vicende storiche, sulle quali, ancora, in causa, non sorge contestazione: mai
il territorio di Seborga fu annesso alla Repubblica di Genova (e cio' emergerebbe dal trattato di Aquisgrana), mai il Principato di Seborga
risulterebbe essere stato citato nel Congresso di Vienna. Parte resistente produce altresi' documenti che riferiscono il dato storico per il quale nel 1939 lo stesso Mussolini scrisse: "Il Principato di Seborga non appartiene all'Italia".
In tali susseguirsi di dati storici, tutti unanimi, conformi, convergenti, non contestati, sebbene riportati e mai suffragati dalla
produzione degli atti orginali che li porrebbero (ma, d'altro canto, potrebbe qui ben trattarsi diabolica probatio attesa la vetusta' e la
natura degli stessi) emerge la prova certa del fatto che fino al 1946 Seborga fosse riconosciuta come indipendente dallo Stato Pontificio
mediante la concessione del diritto di godere del c.d. Nullius diocesis e cio' risulta provato pienamente dalle copie degli orginali
degli atti ottenuti dagli archivi della Diocesi di Ventimiglia, contenute nei documenti prodotti da parte convenuta.
Ritenuto che Seborga potrebbe considerarsi "Stato" in quanto alla nozione di popolazione comunemente intesa quale organizzazione di
esseri che vivono insieme in comunita'; ha formato un proprio governo (Principe, Consiglio della Corona, Consiglio dei Priori, Cavalieri
della Corona e Parlamento) ed espleta mansioni istituzionali mediante organi esecutivi (Segretariato generale per le questioni interne;
Segretariato generale per le relazioni con l'estero; Segretariato generale per la giustizia, Segretariato generale per il controllo
dell'immigrazione, societario, finanziario ed immobiliare).
Visto che dalla documentazione prodotta in atti risulta altresi' che Seborga abbia organizzato un proprio sistema giuridico,
pubblicando un codice che contiene gli statuti generali, le leggi e le regole principali o decreti;
Visto che il Principato di Seborga emette propria valuta, coniando monete ed accettando come valuta straniera il denaro
circolante ed avente valore legale ed emette altresi' francobolli propri;
Rilevato il dato fattuale che maggiormente suffraga e connota del carattere di rilevanza la sollevata eccezione di illegittimita'
costituzionale degli artt. 1, 5, 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 21 maggio 1995 n. 218, in relazione
agli artt. 10 e 11 della Costituzione italiana, nella parte in cui essi non prevedono che possa sussistere giurisdizione esclusiva di
uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da altre comunita' e/o Stati stranieri riconosciuti
dall'italia, nella circostanza per la quale, effettivamente, il Pricipato di Seborga, ha visto riconosciuta la propria sovranita' ed
indipendenza di Stato autonomo da altri Stati che l'Italia riconosce come sovrani: numerosi sono i Consolati che il Principato di Seborga
ha stabilito all'estero, numerosi i consoli in questi accreditati e che ivi stabilmente permangono nell'esercizio delle loro funzioni
diplomatiche;

Visto l'art. 10, comma 1, Costituzione italiana che dispone che:
"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute";
Visto l'art. 11, comma 1, della Costituzione italiana nella parte in cui dispone che: "L'Italia (...) consente, in condizioni di
parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra
le Nazioni".

Visto l'art. 3 della legge 31 maggio 1995 n. 218 che definisce
l'ambito della giurisdizione italiana, nella parte in cui prevede che: "( ... )La giurisdizione sussite inoltre in base ai criteri
stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno
1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorche' il convenuto non sia domiciliato nel territorio di
uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione";
Visto l'art. 5 della legge 31 maggio 1995 n. 218 relativa alle azioni reali relative ai immobili siti all'estero, che prevede che:
"La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero".
Ritenuta rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e
5 della legge 31 maggio 1995 n. 218 in relazione agli artt. 10 e 11 della Costituzione italiana nella parte in cui essi non prevedono che
possa sussistere giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da
altre comunita' e/o Stati stranieri riconosciuti dall'italia.

P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 1, 5 e 6 del
codice di procedura civile degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995 n. 218 in relazione agli artt. 10 e 11 della Costituzione
italiana nella parte in cui essi non prevedono che possa sussistere giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo
Stato italiano, ma considerato tale da altre comunita' e/o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Sospende il giudizio;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' e' disposto e depositato in Ventimiglia, addi' 5 aprile 2007
Il giudice: Cannoletta




Ma di tutte queste cose "affermate", esiste una prova documentale?

http://www.ilcaffaro.com/seborga.php

Seborga su Wikipedia

Secondo me il giudice di Ventimiglia vuole un po' di pubblicità...
marco panaro
00domenica 16 settembre 2007 13:48
Sì, poi citare una frase di Mussolini...
Commissario Maigret
00martedì 18 settembre 2007 15:59
[SM=g27820]



marco panaro
00martedì 18 settembre 2007 23:57
Re:
Commissario Maigret, 18/09/2007 15.59:

[SM=g27820]






ci dica... [SM=g27827]

Commissario Maigret
00giovedì 18 ottobre 2007 18:07
Potrei parlare del magistrato (onorario) che ha emesso il provvedimento...



ma lascio perdere




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