Incentivo Progettazione

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DAN_VENTURA
00martedì 26 novembre 2013 07:39
"L’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti) recita: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, (…) è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori."
Vi chiedo:
- Secondo voi è corretto ricomprendere nel termine "collaboratori" anche il personale amministrativo, appartenente al Settore Tecnico di un comune, che si occupa della redazione dei soli atti di determinazione, senza avere (corrispondentemente alla loro qualifica di amministrativi), nessun ruolo nella predisposizione dei progetti per opere o lavori ai quali l'incentivo è destinato?
- Nel caso fosse possibile estendere al termine "collaboratori" anche il sopra citato personale amministrativo; come possiamo conciliare questa possibilità con la deliberazione, delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti n. 51/2011, che hanno ritenuto "escluse dall’ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis le sole risorse di alimentazione dei fondi destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.", e che solo ... "In tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo, dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica."...disponendo al contrario, proprio per tale motivo, l'inclusione nel tetto dell'incentivo ICI.
Inoltre il parere della Corte dei conti della Toscana n. 213/2011, introduce una ulteriore considerazione, ossia..." le attività possono essere remunerate solamente se siamo in presenza di compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari."

Grazie a chiunque voglia darmi delle indicazioni in merito.
Saluti
D.V.
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